Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- non prevedano la completa demolizione dell’edificio esistente
- e comportino:
a) aumento del volume complessivo
b) modifiche al prospetto dell’edificio
c) cambio d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori. Nel caso in cui l’autorizzazione o la SCIA alternativa all’autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, occorre far riferimento all’attività opportuna (sottosezione 1.1 o 1.2. della Tabella A D.Lgs 222/2016). La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
D.P.R. n. 380/2001, art. 10, c. 1, lett. c) 20 e 23, c. 1, lett. a)
PDC, Super SCIA