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Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” #7

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (*Note aggiuntive)

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Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente

Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
- non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell’edificio preesistente) e che
- non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:
a) non aumenti il volume complessivo
b) non modifichi la sagoma di edifici vincolati
c) non modifichi i prospetti dell’edificio
d) non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico

Intervento di demolizione e ricostruzione:
· stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
· stessa sagoma dell’edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)
· senza modifica della sagoma dell’edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera

Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi occorre far riferimento all’attività opportuna (sottosezione 1.2. della Tabella A D.Lgs 222/2016).

D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)

Regimi amministrativi

SCIA

*Note aggiuntive : Non disponibili
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