Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo
(È prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l’autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All’art. 49 cod. nav. Dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”, è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune…) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc…). L’autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l’intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l’ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest’ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell’autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.
D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)
D.P.R. n. 380/2001, art. 8 - Codice della navigazione di cui al R. D. n. 327/1942, art. 49 – D. Lgs n. 42/2004, artt. 142
CILA, SCIA