Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del D.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi edilizi
· realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa;
· se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, occorre far riferimento all’attività opportuna (sottosezione 1.1 della Tabella A D.Lgs 222/2016). L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
D.P.R. n. 380/2001, art. 36
PDC