Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Varianti in corso d’opera che:
· non incidono sui parametri urbanistici
· non incidono sulle volumetrie
· non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso e non modificano la categoria edilizia
· non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
· non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, occorre far riferimento all’attività opportuna (sottosezione 1.2 della Tabella A D.Lgs 222/2016).
D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2 e 7
SCIA