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Interventi non riconducibili a art. 6, 10 e 22 #30

Tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del dpr 380/2001 (clausola residuale) (*Note aggiuntive)

Dettagli

CILA (Clausola residuale)

Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001

Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, occorre far riferimento all’attività opportuna (sottosezione 1.2. della Tabella A D.Lgs 222/2016).

D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

Regimi amministrativi

CILA

*Note aggiuntive : Le Regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all’art. 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.
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