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Manutenzione straordinaria (leggera) #3

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. (*Note aggiuntive)

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Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio

Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
· non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
· non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso
· non modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificio
· non riguardino le parti strutturali dell'edificio

 
Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, occorre far riferimento all’attività opportuna (sottosezione 1.2. della Tabella A D.Lgs 222/2016).

D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis

Regimi amministrativi

CILA

*Note aggiuntive : Le Regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all’art. 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.
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