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Realizzazione di pertinenze #17

Interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale (*Note aggiuntive)

Dettagli

Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale

Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
· che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
· che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale

Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, occorre far riferimento all’attività opportuna (sottosezione 1.1. della Tabella A D.Lgs 222/2016). L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.

D.lgs.222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e.6) e 20

Regimi amministrativi

PDC

*Note aggiuntive : Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al PdC è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'art. 23 comma 01, lettere b) e c).
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